LA CORTE DI APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza. Premesso che questa Corte procede in sede di rinvio della Suprema Corte di cassazione a seguito di annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 26 aprile 2001 (n. 793/2001 reg. sent.) che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati Cardillo Paolo, Minniti Domenica Maria e Latella Guglielmo in ordine al reato di omicidio colposo loro ascritto perche' estinto per prescrizione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche; che tale sentenza e' stata pronunciata sull'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria avverso la sentenza con cui il Pretore di Reggio Calabria in data 4 febbraio 2000 aveva assolto gli imputati perche' il fatto non sussiste; Rilevato che l'art. 10, comma 4, legge 20 febbraio 2006, n. 46, prevede che la disposizione di cui al comma 2 della stessa norma si applica nel caso in cui sia annullata una sentenza di condanna di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione; Considerato che il citato art. 10 nella sua formulazione letterale non e' applicabile direttamente al caso per cui si procede e che d'altronde la norma non e' suscettibile di interpretazione analogica trattandosi di disposizione che deroga al principio generale dell'appellabilita' delle sentenze; Ritenuto che la norma in oggetto - nella parte in cui non equipara alla sentenza di condanna di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, la sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa a seguito di concessione delle circostanze attenuanti generiche - viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto determina una palese disparita' di trattamento tra situazioni processuali assimilabili, essendo la pronuncia di proscioglimento necessariamente preceduta da un sostanziale giudizio di responsabilita'; Valutata la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale come sopra enunciata perche' il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione;