LA CORTE DI APPELLO

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Premesso che questa Corte procede in sede di rinvio della Suprema
Corte  di  cassazione a seguito di annullamento della sentenza emessa
dalla  Corte  di  appello  di  Reggio  Calabria  il  26  aprile  2001
(n. 793/2001  reg. sent.) che ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti  degli  imputati  Cardillo  Paolo, Minniti Domenica Maria e
Latella  Guglielmo  in  ordine  al  reato  di  omicidio  colposo loro
ascritto  perche'  estinto per prescrizione, previa concessione delle
circostanze attenuanti generiche;
    che  tale sentenza e' stata pronunciata sull'appello proposto dal
Procuratore  della  Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
avverso  la  sentenza con cui il Pretore di Reggio Calabria in data 4
febbraio  2000  aveva  assolto  gli  imputati  perche'  il  fatto non
sussiste;
    Rilevato  che  l'art. 10, comma 4, legge 20 febbraio 2006, n. 46,
prevede  che  la disposizione di cui al comma 2 della stessa norma si
applica nel caso in cui sia annullata una sentenza di condanna di una
Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione;
    Considerato   che   il  citato  art. 10  nella  sua  formulazione
letterale  non e' applicabile direttamente al caso per cui si procede
e  che  d'altronde  la  norma  non e' suscettibile di interpretazione
analogica   trattandosi  di  disposizione  che  deroga  al  principio
generale dell'appellabilita' delle sentenze;
    Ritenuto  che  la  norma  in  oggetto  -  nella  parte in cui non
equipara  alla sentenza di condanna di una Corte di appello che abbia
riformato una sentenza di assoluzione, la sentenza di proscioglimento
per  prescrizione  emessa  a seguito di concessione delle circostanze
attenuanti  generiche  -  viola  il  principio  di uguaglianza di cui
all'art. 3   della   Costituzione  in  quanto  determina  una  palese
disparita'  di  trattamento  tra situazioni processuali assimilabili,
essendo  la pronuncia di proscioglimento necessariamente preceduta da
un sostanziale giudizio di responsabilita';
    Valutata   la   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale  come  sopra  enunciata  perche'  il giudizio non puo'
essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione;